(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 13)
 
                             Articolo 13 
 
            Trasferimento Temporaneo di Persone Detenute 
 
  1. Quando, ai sensi dell'Articolo 12 paragrafo 4, non e'  possibile
l'effettuazione della videoconferenza, la Parte Richiesta, a  domanda
della Parte Richiedente, ha facolta'  di  trasferire  temporaneamente
nella Parte Richiedente una persona detenuta nel  proprio  territorio
al fine  di  consentirne  la  comparizione  dinanzi  ad  un'Autorita'
competente della Parte Richiedente  affinche'  renda  interrogatorio,
testimonianza o altro tipo  di  dichiarazioni,  ovvero  partecipi  ad
altri atti processuali, purche' la persona interessata vi  acconsenta
e sia stato preventivamente raggiunto un accordo scritto tra le Parti
riguardo al trasferimento ed alle sue condizioni. 
  2. Il trasferimento temporaneo della persona puo' essere eseguito a
condizione che: 
    (a) non interferisca con indagini o procedimenti penali, in corso
nella Parte Richiesta, nei quali debba intervenire tale persona; 
    (b) la persona trasferita sia mantenuta dalla  Parte  Richiedente
in stato di detenzione. 
  3.  Il  periodo  trascorso  in  stato  di  detenzione  nella  Parte
Richiedente e' computato ai fini dell'esecuzione della pena  inflitta
nella Parte Richiesta. 
  4.  Quando  per  l'esecuzione  del  trasferimento  temporaneo   sia
previsto il transito della persona detenuta attraverso il  territorio
di uno Stato  terzo,  e'  cura  della  Parte  Richiedente  presentare
apposita domanda di transito alle competenti  Autorita'  dello  Stato
terzo ed informare in tempo utile la Parte Richiesta dell'esito della
stessa, trasmettendo la relativa documentazione. 
  5.  La  Parte  Richiedente  riconsegna  immediatamente  alla  Parte
Richiesta la persona trasferita al termine delle attivita' di cui  al
paragrafo 1 del presente  Articolo  ovvero  alla  scadenza  di  altro
termine specificamente convenuto dalle Parti. 
  6.  Alla  persona  trasferita  temporaneamente  in  conformita'  al
presente Articolo sono riconosciute, ove applicabili, le garanzie  di
cui all'Articolo 11. 
  7. Il trasferimento temporaneo puo' essere  rifiutato  dalla  Parte
Richiesta in presenza di fondati motivi che devono essere  comunicati
alla Parte Richiedente.