(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 15)
 
                             Articolo 15 
 
            Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici 
 
  1.  La  Parte  Richiesta  fornisce  alla  Parte   Richiedente,   su
richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o  enti
pubblici accessibili al pubblico. 
  2. La Parte Richiesta puo' fornire copia degli atti o dei documenti
di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella
stessa misura e alle stesse condizioni in cui  sarebbero  accessibili
alle Autorita' giudiziarie o  agli  organi  di  polizia  della  Parte
Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati  devono
essere certificate dall'Autorita' competente della  Parte  Richiesta.
La Parte Richiesta puo' respingere,  interamente  o  in  parte,  tale
richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego.