Articolo 15 Produzione di Documenti Ufficiali e Pubblici 1. La Parte Richiesta fornisce alla Parte Richiedente, su richiesta, copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici accessibili al pubblico. 2. La Parte Richiesta puo' fornire copia degli atti o dei documenti di uffici statali o enti pubblici, non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle Autorita' giudiziarie o agli organi di polizia della Parte Richiesta. Le copie dei documenti e degli atti sopra indicati devono essere certificate dall'Autorita' competente della Parte Richiesta. La Parte Richiesta puo' respingere, interamente o in parte, tale richiesta, informando la Parte Richiedente delle ragioni del diniego.