(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
                  Accertamenti Bancari e Finanziari 
 
  1. A seguito  di  specifica  domanda  la  Parte  Richiesta  accerta
prontamente se una determinata persona fisica o giuridica  sottoposta
a procedimento penale e' titolare di uno  o  piu'  rapporti  o  conti
presso le banche ubicate nel suo territorio  e  fornisce  alla  Parte
Richiedente le relative informazioni, ivi  comprese  quelle  relative
all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla
localizzazione di  questi  ultimi  e  alle  movimentazioni  a  questi
riferibili. 
  2. La richiesta di accertamento di' cui al paragrafo 1 del presente
Articolo puo' riguardare  anche  istituti  finanziari  diversi  dalle
banche. 
  3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente  Articolo  non  puo'
essere rifiutata per motivi di segreto bancario.