Articolo 18 Accertamenti Bancari e Finanziari 1. A seguito di specifica domanda la Parte Richiesta accerta prontamente se una determinata persona fisica o giuridica sottoposta a procedimento penale e' titolare di uno o piu' rapporti o conti presso le banche ubicate nel suo territorio e fornisce alla Parte Richiedente le relative informazioni, ivi comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a questi riferibili. 2. La richiesta di accertamento di' cui al paragrafo 1 del presente Articolo puo' riguardare anche istituti finanziari diversi dalle banche. 3. L'assistenza giudiziaria di cui al presente Articolo non puo' essere rifiutata per motivi di segreto bancario.