(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
                        Doppia Incriminazione 
 
  1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata  anche  quando  il
fatto per il quale e' richiesta non  costituisce  reato  nella  Parte
Richiesta. 
  2. Quando la richiesta di assistenza si riferisce all'esecuzione di
perquisizioni, sequestri, congelamenti e confisca di  beni  ed  altri
atti che  incidono  su  diritti  fondamentali  delle  persone  o  che
risultano invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata  se  il
fatto  per  cui  e'  richiesta   e'   previsto   come   reato   anche
dall'ordinamento giuridico della Parte Richiesta.