Articolo 20 Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, su richiesta e ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata la richiesta di assistenza giudiziaria, le informazioni sui procedimenti penali, sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei confronti di cittadini della Parte Richiedente.