(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 20)
 
                             Articolo 20 
 
           Scambio di Informazioni sui Procedimenti Penali 
 
  La Parte Richiesta trasmette alla Parte Richiedente, su richiesta e
ai fini del procedimento penale nel quale e' formulata  la  richiesta
di assistenza giudiziaria, le informazioni sui  procedimenti  penali,
sui precedenti penali e sulle condanne inflitte nel proprio Paese nei
confronti di cittadini della Parte Richiedente.