Articolo 22 Trasmissione di Sentenze e Certificati Penali 1. Quando la Parte Richiesta trasmette una sentenza penale deve fornire anche le indicazioni riguardanti il relativo procedimento, se richieste dalla Parte Richiedente. 2. I certificati penali necessari all'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente per un procedimento penale sono trasmessi a tale Parte se nelle medesime circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle Autorita' giudiziarie della Parte Richiesta.