(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 24)
 
                             Articolo 24 
 
                            Riservatezza 
 
  1. La Parte Richiesta attribuisce carattere  di  riservatezza  alla
richiesta di assistenza giudiziaria, ivi compresi il  suo  contenuto,
la documentazione giustificativa e qualsiasi atto assunto o acquisito
in  esecuzione  della  stessa,  se  cosi'   domandato   dalla   Parte
Richiedente. Quando la  richiesta  non  puo'  essere  eseguita  senza
violare il carattere di riservatezza, la Parte Richiesta  informa  la
Parte Richiedente, la  quale  decide  se  la  richiesta  debba  avere
esecuzione. 
  2. Su motivata domanda della Parte Richiesta, la Parte  Richiedente
attribuisce carattere di riservatezza alle informazioni e alle  prove
ottenute  durante  l'esecuzione   della   richiesta   di   assistenza
giudiziaria, salvo i casi in cui le prove e le informazioni  ottenute
debbano essere utilizzate nel corso delle indagini o  nell'ambito  di
un processo penale.