Articolo 25 Spese 1. Le Parti sostengono le spese per l'esecuzione del presente Trattato in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali. 2. La Parte Richiesta sostiene le spese relative all'esecuzione della richiesta. Tuttavia, sono a carico, della Parte Richiedente le seguenti spese: (a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiesta per le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; (b) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiedente per le persone di cui all'Articolo 10; (c) le spese relative all'attivita' di videoconferenza, ad eccezione di quanto previsto dal paragrafo 9 dell'Articolo 12; (d) le spese derivanti dall'esecuzione della richiesta di cui all'Articolo 13; (e) le spese sostenute per le finalita' di cui all'Articolo 14; (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; (g) le spese e gli onorari per la traduzione e l'interpretariato e le spese di trascrizione; (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 3. Quando l'esecuzione della richiesta comporta spese di natura straordinaria, le Parti si consultano allo scopo di concordare le condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione e i criteri di suddivisione delle spese.