(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 25)
 
                             Articolo 25 
 
                                Spese 
 
  1. Le Parti sostengono  le  spese  per  l'esecuzione  del  presente
Trattato in conformita' alle rispettive legislazioni nazionali. 
  2. La Parte Richiesta sostiene  le  spese  relative  all'esecuzione
della richiesta. 
  Tuttavia, sono a carico, della Parte Richiedente le seguenti spese: 
    (a) le spese di viaggio e di soggiorno nella Parte Richiesta  per
le persone di cui all'Articolo 6 paragrafo 3; 
    (b) le spese di viaggio e di soggiorno  nella  Parte  Richiedente
per le persone di cui all'Articolo 10; 
    (c)  le  spese  relative  all'attivita'  di  videoconferenza,  ad
eccezione di quanto previsto dal paragrafo 9 dell'Articolo 12; 
    (d) le spese derivanti dall'esecuzione  della  richiesta  di  cui
all'Articolo 13; 
    (e) le spese sostenute per le finalita' di cui all'Articolo 14; 
    (f) le spese e gli onorari spettanti ai periti; 
    (g) le spese e gli onorari per la traduzione e  l'interpretariato
e le spese di trascrizione; 
    (h) le spese di custodia e di consegna del bene sequestrato. 
  3. Quando l'esecuzione della richiesta  comporta  spese  di  natura
straordinaria, le Parti si consultano allo  scopo  di  concordare  le
condizioni alle quali la richiesta stessa deve avere esecuzione  e  i
criteri di suddivisione delle spese.