(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 26)
 
                             Articolo 26 
 
                    Soluzione delle Controversie 
 
  1.   Qualsiasi   controversia    dovuta    all'interpretazione    e
all'applicazione  del  presente  Trattato  sara'   risolta   mediante
consultazione e negoziazioni tra le Parti.