(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 27)
 
                             Articolo 27 
 
                              Modifica 
 
  Mediante accordo le Parti possono introdurre modifiche al  presente
Trattato, le quali diverranno parte integrante dello stesso per mezzo
di un separato protocollo aggiuntivo, il quale entrera' in vigore  in
base alla procedura prevista dal paragrafo  1  dell'Articolo  28  del
Trattato.