(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
            Rifiuto o Rinvio dell'Assistenza Giudiziaria 
 
  1. La Parte Richiesta puo' rifiutare,  in  tutto  o  in  parte,  di
concedere l'assistenza giudiziaria richiesta se: 
    (a)  la  richiesta  di  assistenza  e'  contraria  alla   propria
legislazione nazionale o non conforme alle disposizioni del  presente
Trattato; 
    (b) il reato per cui si procede e' punito dalla Parte Richiedente
con una pena di specie vietata dalla legge dello Stato Richiesto; 
    (c) la richiesta si riferisce ad un reato di natura politica o ad
un reato connesso ad un reato politico. A tal fine non si considerano
reati politici: 
      1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica
o la liberta' di un Capo di Stato o di Governo o di un  membro  della
sua famiglia; 
      2)  i  reati  di  terrorismo  e  qualsiasi  altro   reato   non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti; 
    (d) la richiesta di assistenza si riferisce ad un reato di natura
esclusivamente militare che non costituisce  reato  comune  ai  sensi
della legislazione ordinaria genericamente applicabile; 
    (e) ci sono fondati motivi  per  ritenere  che  la  richiesta  e'
avanzata al fine di perseguire, punire o promuovere altre azioni  nei
confronti di una persona per motivi  attinenti  a  religione,  sesso,
razza, nazionalita' od opinioni politiche ovvero che la posizione  di
tale persona possa essere pregiudicata per uno dei suddetti motivi; 
    (f) risulta gia' in corso  un  procedimento  penale  nella  Parte
Richiesta, o e' gia' stata pronunciata una sentenza  definitiva,  nei
confronti della stessa persona e con riferimento allo stesso reato di
cui alla richiesta; 
    (g)  l'esecuzione   della   richiesta   puo'   compromettere   la
sovranita',  sicurezza,  l'ordine   pubblico   od   altri   interessi
essenziali della  Parte  Richiesta,  ovvero  determinare  conseguenze
contrastanti con  i  principi  fondamentali  della  sua  legislazione
nazionale. 
  2. La Parte Richiesta puo' rinviare l'esecuzione della richiesta di
assistenza se la stessa interferisce con un  procedimento  penale  in
corso nella Parte Richiesta. 
  3. Prima di rifiutare una richiesta o di rinviarne l'esecuzione, la
Parte Richiesta ha la facolta'  di  valutare  se  l'assistenza  possa
essere concessa a determinate condizioni. A tal  fine,  le  Autorita'
Centrali di ciascuna Parte, designate ai sensi  dell'Articolo  4  del
presente Trattato, si consultano e, se la Parte  Richiedente  accetta
l'assistenza condizionata, la richiesta e'  eseguita  in  conformita'
alle modalita' convenute. 
  4.  Quando  la  Parte  Richiesta  rifiuta  o  rinvia   l'assistenza
giudiziaria informa per iscritto la Parte Richiedente  delle  ragioni
del suo rifiuto o del rinvio.