(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                  Forma e Contenuto delle Richieste 
 
  1. La richiesta di assistenza e'  formulata  per  iscritto  e  deve
recare la firma della persona autorizzata ed il timbro dell'Autorita'
richiedente in conformita' alle norme interne. 
  2. La richiesta di assistenza contiene quanto segue: 
    (a) l'identificazione dell'Autorita' competente  che  conduce  le
indagini; 
    (b) la descrizione dei fatti per cui si procede, ivi compresi  il
tempo e il luogo dd commesso reato ed eventuali danni cagionati; 
    (c)  l'indicazione  delle  disposizioni  di  legge   applicabili,
comprese le norme sulla prescrizione e sulla  pena  che  puo'  essere
inflitta; 
    (d) la descrizione delle attivita' di assistenza richieste; 
    (e)  l'indicazione  del  termine  entro  il  quale  la  richiesta
dovrebbe essere eseguita, nei casi di urgenza motivata; 
    (f) l'indicazione delle persone la cui presenza e' necessaria per
l'esecuzione della richiesta, in conformita' al successivo Articolo 6
paragrafo 3; 
    (g) le informazioni sulle indennita' e sui rimborsi spese  a  cui
ha  diritto  la  persona  che  e'  citata  a  comparire  nello  Stato
Richiedente  per  l'assunzione  di  una  prova,  in  conformita'   al
successivo Articolo 10 paragrafo 3; 
    (h) le  informazioni  necessarie  per  l'assunzione  della  prova
mediante videoconferenza, in conformita' ai  successivo  Articolo  12
paragrafo 5. 
  3. La richiesta di assistenza, per quanto necessario, deve altresi'
contenere quanto segue: 
    (a) le informazioni sulle persone soggette ad indagine; 
    (b) le informazioni sulla persona da rintracciare e sul luogo  in
cui puo' trovarsi; 
    (c) le informazioni sull'identita' e la residenza  della  persona
destinataria della notifica nonche' sul modo in cui la notifica  deve
essere eseguita; 
    (d)  le  informazioni  sull'identita'  e  sulla  residenza  della
persona che deve rendere testimonianza o fornire prove; 
    (e) l'ubicazione e la descrizione  del  luogo  o  della  cosa  da
esaminare; 
    (f) l'ubicazione e la  descrizione  del  luogo  da  perquisire  e
l'indicazione dei beni da sequestrare, congelare o confiscare; 
    (g) l'indicazione delle procedure  particolari  che  si  desidera
vengano seguite nel dare esecuzione  alla  richiesta  e  le  relative
ragioni; 
    (h) l'indicazione delle esigenze di riservatezza e delle  ragioni
sottostanti; 
    (i)   qualsiasi   altra   informazione   che   possa   facilitare
l'esecuzione della richiesta. 
  4. Se la Parte Richiesta ritiene che il contenuto  della  richiesta
non sia sufficiente ha facolta' di richiedere ulteriori informazioni. 
  5. La richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e  la  documentazione
giustificativa presentata ai sensi del presente Articolo sono redatte
nella  lingua  della  Parte  Richiedente  ed  accompagnate   da   una
traduzione in lingua inglese. 
  6. La richiesta, presentata attraverso le Autorita' Centrali di cui
al precedente Articolo 4, puo' essere preliminarmente  inoltrata  con
mezzi  di  comunicazione  rapida,  compresi  telex,   fax   e   posta
elettronica. In tal caso, la formale richiesta deve pervenire entro i
trenta giorni successivi, pena  la  caducazione  della  richiesta  di
assistenza.