(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
                     Esecuzione della Richiesta 
 
  1. La Parte Richiesta da' immediata esecuzione  alla  richiesta  di
assistenza in conformita' alla  sua  legislazione  nazionale.  A  tal
fine, la competente Autorita' della Parte Richiesta emette gli ordini
di comparizione, i  mandati  di  perquisizione,  i  provvedimenti  di
sequestro, congelamento o confisca o qualsiasi altro atto  necessario
all'esecuzione della richiesta. 
  2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la
Parte  Richiesta  esegue  la  richiesta  di  assistenza  secondo   le
modalita' indicate dalla Parte Richiedente. 
  3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la
Parte  Richiesta  puo'  autorizzare  le  persone  specificate   nella
richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione
della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa  tempestivamente
la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione  della
richiesta. 
  4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte  Richiedente
riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. 
  5. Se  la  persona  nei  cui  confronti  deve  essere  eseguita  la
richiesta di assistenza giudiziaria  invoca  immunita',  prerogative,
diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale  della  Parte
Richiesta, l'Autorita' competente dirime la questione  adottando  una
decisione in merito e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente
per le determinazioni di competenza. 
  6. I documenti trasmessi a sostegno della  richiesta  sono  redatti
nella lingua della Parte Richiesta ed accompagnate da una  traduzione
in lingua inglese e certificate dall'Autorita' competente della Parte
che ha eseguito la richiesta.