Articolo 6 Esecuzione della Richiesta 1. La Parte Richiesta da' immediata esecuzione alla richiesta di assistenza in conformita' alla sua legislazione nazionale. A tal fine, la competente Autorita' della Parte Richiesta emette gli ordini di comparizione, i mandati di perquisizione, i provvedimenti di sequestro, congelamento o confisca o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta. 2. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta esegue la richiesta di assistenza secondo le modalita' indicate dalla Parte Richiedente. 3. Laddove cio' non contrasti con la sua legislazione nazionale, la Parte Richiesta puo' autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa. A tal fine, la Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente circa la data ed il luogo dell'esecuzione della richiesta. 4. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente riguardo all'esito dell'esecuzione della richiesta. 5. Se la persona nei cui confronti deve essere eseguita la richiesta di assistenza giudiziaria invoca immunita', prerogative, diritti o incapacita' secondo la legislazione nazionale della Parte Richiesta, l'Autorita' competente dirime la questione adottando una decisione in merito e l'esito viene comunicato alla Parte Richiedente per le determinazioni di competenza. 6. I documenti trasmessi a sostegno della richiesta sono redatti nella lingua della Parte Richiesta ed accompagnate da una traduzione in lingua inglese e certificate dall'Autorita' competente della Parte che ha eseguito la richiesta.