Articolo 8 Citazioni di fronte all'Autorita' competente e Notifiche 1. La Parte Richiesta provvede a effettuare le citazioni e a notificare altri documenti trasmessi dalla Parte Richiedente in conformita' alla sua legislazione nazionale. 2. La Parte Richiesta, dopo avere eseguito la notifica, fa pervenire allo Parte Richiedente un attestato di avvenuta notifica recante la firma della persona autorizzata o il timbro dell'Autorita' notificante, con l'indicazione della data, ora, luogo e modalita' della consegna, nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando la notifica non e' eseguita, La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente e comunica i motivi della mancata notifica. 3. La richiesta di notifica di citazioni a comparire deve essere formulata alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo 2 dell'Articolo 10. 4. La citazione e la notifica non devono essere accompagnati da minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.