(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
      Citazioni di fronte all'Autorita' competente e Notifiche 
 
  1. La Parte Richiesta  provvede  a  effettuare  le  citazioni  e  a
notificare altri  documenti  trasmessi  dalla  Parte  Richiedente  in
conformita' alla sua legislazione nazionale. 
  2.  La  Parte  Richiesta,  dopo  avere  eseguito  la  notifica,  fa
pervenire allo Parte Richiedente un attestato  di  avvenuta  notifica
recante la firma della persona autorizzata o il timbro dell'Autorita'
notificante, con l'indicazione della data,  ora,  luogo  e  modalita'
della consegna, nonche' della persona a cui sono stati  consegnati  i
documenti. Quando la notifica non e'  eseguita,  La  Parte  Richiesta
informa tempestivamente la Parte  Richiedente  e  comunica  i  motivi
della mancata notifica. 
  3. La richiesta di notifica di citazioni a  comparire  deve  essere
formulata alla Parte Richiesta entro il termine previsto al paragrafo
2 dell'Articolo 10. 
  4. La citazione e la notifica non  devono  essere  accompagnati  da
minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.