(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
             Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 
 
  1.  La  Parte  Richiesta,  in  conformita'  alla  sua  legislazione
nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni  di  testimoni,
parti offese, persone sottoposte ad indagini  o  detenute,  periti  o
altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti  e  le  altre
prove  indicate  nella  richiesta  di  assistenza  giudiziaria  e  li
trasmette alla Parte Richiedente. 
  2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte  Richiedente
della data, dell'ora e del  luogo  dello  svolgimento  dell'attivita'
probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita'  di
cui al paragrafo  3  dell'Articolo  6.  Se  necessario  le  Autorita'
Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente  per
entrambi le Parti. 
  3. La persona citata a rendere  dichiarazioni  o  a  fornire  altri
elementi di prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando  la
legislazione della Parte  Richiesta  o  della  Parte  Richiedente  lo
consente; a tal  fine,  la  Parte  Richiedente  deve  farne  espressa
menzione nella richiesta. 
  4. La Parte Richiesta  ammette  la  presenza  del  difensore  della
persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi  di
prova, laddove cio'  sia  previsto  dalla  legislazione  della  Parte
Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta. 
  5. I documenti, i beni e gli altri elementi di prova  ai  quali  si
sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni  o  a  fornire
altri elementi di prova possono essere acquisiti e  sono  ammissibili
nella  Parte  Richiedente  come  mezzo  di   prova   in   conformita'
all'ordinamento di questa.