Articolo 9 Assunzione Probatoria nello Stato Richiesto 1. La Parte Richiesta, in conformita' alla sua legislazione nazionale, assume nel suo territorio le dichiarazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte ad indagini o detenute, periti o altre persone, nonche' acquisisce gli atti, i documenti e le altre prove indicate nella richiesta di assistenza giudiziaria e li trasmette alla Parte Richiedente. 2. La Parte Richiesta informa tempestivamente la Parte Richiedente della data, dell'ora e del luogo dello svolgimento dell'attivita' probatoria di cui al paragrafo precedente, anche per le finalita' di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 6. Se necessario le Autorita' Centrali si consultano al fine di stabilire una data conveniente per entrambi le Parti. 3. La persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova ha facolta' di rifiutarsi di rilasciarle quando la legislazione della Parte Richiesta o della Parte Richiedente lo consente; a tal fine, la Parte Richiedente deve farne espressa menzione nella richiesta. 4. La Parte Richiesta ammette la presenza del difensore della persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova, laddove cio' sia previsto dalla legislazione della Parte Richiedente e non contrasti con quella della Parte Richiesta. 5. I documenti, i beni e gli altri elementi di prova ai quali si sia riferita la persona citata a rendere dichiarazioni o a fornire altri elementi di prova possono essere acquisiti e sono ammissibili nella Parte Richiedente come mezzo di prova in conformita' all'ordinamento di questa.