(Trattato di Estradizione-art. 1)
                      TRATTATO DI ESTRADIZIONE 
                                 TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                    LA REPUBBLICA DEL KAZAKHSTAN 
 
  La Repubblica Italiana  e  la  Repubblica  del  Kazakhstan  qui  di
seguito denominati "Parti", 
  desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra due  Paesi  con
l'obiettivo di reprimere la criminalita'  sulla  base  del  reciproco
rispetto della sovranita', dell'uguaglianza e del mutuo vantaggio; 
  ritenendo che tale obiettivo puo'  essere  conseguito  mediante  la
conclusione di un accordo bilaterale che stabilisca un'azione  comune
in materia di estradizione, 
  hanno stabilito quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
                        Obbligo di Estradare 
 
  Ciascuna  Parte,  conformemente  alle  disposizioni  del   presente
Trattato  e  su  domanda  della  Parte  Richiedente,  si  impegna  ad
estradare all'altra le persone che si trovano nel  suo  territorio  e
che sono ricercate dalla  Parte  Richiedente  per  dare  corso  a  un
provvedimento restrittivo della  liberta'  personale  emesso  a  loro
carico nel corso di  un  procedimento  perizie  o  per  eseguire  una
condanna definitiva a pena detentiva.