(Trattato di Estradizione-art. 10)
 
                             Articolo 10 
 
                      Principio di Specialita' 
 
  1. La persona estradata ai sensi del  presente  Trattato  non  puo'
essere sottoposta a procedimento penale o a provvedimenti restrittivi
della liberta' personale, punita o detenuta per un reato  diverso  da
quello per cui e' stata estradata, ad eccezione dei seguenti casi: 
    a)   se   reato   e'   stato   commesso   in   data    successiva
all'estradizione; 
    b) se la persona  estradata  lascia  il  territorio  della  Parte
Richiedente   dopo   l'estradizione   e   successivamente    vi    fa
volontariamente ritorno; 
    c) se la persona estradata non lascia il territorio  della  Parte
Richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui  ha  avuto
la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale  periodo  non  comprende  il
lasso di tempo durante il quale la persona non ha lasciato territorio
della Parte Richiedente per cause indipendenti dalla sua volonta'; 
    d) se la Parte Richiesta vi acconsente. In  tal  caso,  la  Parte
Richiesta, previa specifica domanda  della  Parte  Richiedente,  puo'
acconsentire   al   perseguimento   della   persona    estradata    o
all'esecuzione di una condanna nei  confronti  della  stessa  per  un
reato diverso da  quello  che  ha  dato  luogo  all'estradizione.  In
quest'ultimo caso,  la  Parte  Richiesta  puo'  chiedere  alla  Parte
Richiedente  la  trasmissione  dei  documenti  e  delle  informazioni
indicati all'art. 7 del presente Trattato.