Articolo 10 Principio di Specialita' 1. La persona estradata ai sensi del presente Trattato non puo' essere sottoposta a procedimento penale o a provvedimenti restrittivi della liberta' personale, punita o detenuta per un reato diverso da quello per cui e' stata estradata, ad eccezione dei seguenti casi: a) se reato e' stato commesso in data successiva all'estradizione; b) se la persona estradata lascia il territorio della Parte Richiedente dopo l'estradizione e successivamente vi fa volontariamente ritorno; c) se la persona estradata non lascia il territorio della Parte Richiedente entro quarantacinque giorni dal momento in cui ha avuto la possibilita' di farlo. Tuttavia, tale periodo non comprende il lasso di tempo durante il quale la persona non ha lasciato territorio della Parte Richiedente per cause indipendenti dalla sua volonta'; d) se la Parte Richiesta vi acconsente. In tal caso, la Parte Richiesta, previa specifica domanda della Parte Richiedente, puo' acconsentire al perseguimento della persona estradata o all'esecuzione di una condanna nei confronti della stessa per un reato diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione. In quest'ultimo caso, la Parte Richiesta puo' chiedere alla Parte Richiedente la trasmissione dei documenti e delle informazioni indicati all'art. 7 del presente Trattato.