Articolo 11 Riestradizione ad uno Stato Terzo Salvo i casi previsti nei punti b) e c) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte Richiesta la Parte Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. La Parte Richiesta, ai fini della decisione, puo' richiedere la produzione dei documenti e delle informazioni indicati all'Articolo 7.