(Trattato di Estradizione-art. 11)
 
                             Articolo 11 
 
                  Riestradizione ad uno Stato Terzo 
 
  Salvo  i  casi  previsti  nei  punti  b)  e  c)  del  paragrafo   1
dell'Articolo 10, senza il consenso della Parte  Richiesta  la  Parte
Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che  gli
e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato  terzo  per  reati
commessi anteriormente alla consegna. La  Parte  Richiesta,  ai  fini
della decisione, puo' richiedere la produzione dei documenti e  delle
informazioni indicati all'Articolo 7.