(Trattato di Estradizione-art. 12)
 
                             Articolo 12 
 
                    Arresto a fini estradizionali 
 
  1.  In  caso  di  urgenza,  la  Parte  Richiedente  puo'  domandare
l'arresto della persona richiesta in vista della presentazione  della
richiesta di estradizione. La domanda  di  arresto  e'  avanzata  per
iscritto mediante le Autorita' Centrali ai sensi dell'Articolo  6  di
questo  Trattato,  l'INTERPOL  (l'Organizzazione  Internazionale   di
Polizia Criminale) o altri canali convenuti da entrambi gli Stati. 
  2.  La  domanda  di  arresto  deve  contenere  il  riferimento   al
provvedimento giudiziario della Parte  Richiedente,  sulla  cui  base
verra'   domandata   l'estradizione,   e   l'impegno   a   presentare
tempestivamente una richiesta formale di estradizione. 
  3. Una volta ricevuta la domanda di  arresto,  la  Parte  Richiesta
adotta le misure necessarie per assicurare la custodia della  persona
richiesta ed informa  prontamente  la  Parte  Richiedente  dell'esito
della sua domanda. 
  4.  Se  trascorsi  quaranta   giorni   dalla   data   dell'arresto,
l'Autorita' centrale della Parte Richiesta non ha ricevuto la domanda
di estradizione, la persona arrestata viene rilasciata. Su  richiesta
della Parte Richiedente, l'arresto puo' essere  prolungato  di  altri
venti giorni. 
  5. Il rilascio della persona in conformita' al par. 4 del  presente
articolo non impedisce di continuare  la  procedura  di  estradizione
della persona ricercata, qualora la Parte  Richiesta  successivamente
riceva la domanda di estradizione.