(Trattato di Estradizione-art. 14)
 
                             Articolo 14 
 
                       Consegna della Persona 
 
  1. Se la Parte Richiesta accetta la  domanda  di  estradizione,  le
Parti  concordano  prontamente  la  data,  il  luogo  ed  ogni  altro
particolare rilevante ai fini  dell'estradizione  della  persona.  La
Parte Richiedente e' informata della durata della  detenzione  subita
dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione. 
  2. Il termine  per  la  consegna  della  persona  richiesta  e'  di
quaranta giorni dalla data in cui la Parte Richiedente  e'  informata
della concessione dell'estradizione. 
  3. Se entro il periodo di tempo  specificato  al  paragrafo  2  del
presente articolo, la Parte Richiedente non  prende  in  consegna  la
persona da estradare, la Parte Richiesta prontamente  la  rilascia  e
puo', a fronte di una nuova domanda di  estradizione  per  la  stessa
persona e per lo stesso reato,  rifiutarsi  di  estradarla  verso  la
Parte Richiedente, fatto salvo quanto disposto dal  paragrafo  4  del
presente articolo. 
  4. Se una delle  Parti  non  consegna  o  non  prende  in  consegna
l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore,
la  Parte  interessata  ne  informa  l'altra  e  le  Parti   medesime
concordano una nuova data di consegna. 
  5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte  Richiesta  prima
che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita  la  condanna
nella  Parte  Richiedente,  tale  persona  puo'   essere   nuovamente
estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione  avanzata
dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In tal  caso,  la  Parte
Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo  7
del presente Trattato. 
  6.  Il  periodo  di  tempo   trascorso   in   detenzione   a   fini
estradizionali, anche agli arresti domiciliari,  e'  conteggiato  nel
computo complessivo della pena inflitta dalla Parte Richiedente.