Articolo 14 Consegna della Persona 1. Se la Parte Richiesta accetta la domanda di estradizione, le Parti concordano prontamente la data, il luogo ed ogni altro particolare rilevante ai fini dell'estradizione della persona. La Parte Richiedente e' informata della durata della detenzione subita dalla persona richiesta ai fini dell'estradizione. 2. Il termine per la consegna della persona richiesta e' di quaranta giorni dalla data in cui la Parte Richiedente e' informata della concessione dell'estradizione. 3. Se entro il periodo di tempo specificato al paragrafo 2 del presente articolo, la Parte Richiedente non prende in consegna la persona da estradare, la Parte Richiesta prontamente la rilascia e puo', a fronte di una nuova domanda di estradizione per la stessa persona e per lo stesso reato, rifiutarsi di estradarla verso la Parte Richiedente, fatto salvo quanto disposto dal paragrafo 4 del presente articolo. 4. Se una delle Parti non consegna o non prende in consegna l'estradando entro il termine convenuto per motivi di forza maggiore, la Parte interessata ne informa l'altra e le Parti medesime concordano una nuova data di consegna. 5. Quando l'estradando fugge tornando nella Parte Richiesta prima che sia terminato il procedimento penale o sia eseguita la condanna nella Parte Richiedente, tale persona puo' essere nuovamente estradata sulla base di una nuova richiesta di estradizione avanzata dalla Parte Richiedente per lo stesso reato. In tal caso, la Parte Richiedente non deve presentare i documenti previsti dall'Articolo 7 del presente Trattato. 6. Il periodo di tempo trascorso in detenzione a fini estradizionali, anche agli arresti domiciliari, e' conteggiato nel computo complessivo della pena inflitta dalla Parte Richiedente.