(Trattato di Estradizione-art. 15)
 
                             Articolo 15 
 
              Consegna Differita e Consegna Temporanea 
 
  1. Se, nella Parte Richiesta, nei confronti della persona richiesta
e' in corso un procedimento penale o e' in corso  l'esecuzione  della
pena per un reato  diverso  da  quello  per  il  quale  e'  domandata
l'estradizione, la Parte Richiesta, dopo  aver  deciso  di  concedere
l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione  del
procedimento o alla completa esecuzione  della  condanna.  In  questo
caso  la  Parte  Richiesta  informa  la  Parte  Richiedente  di  tale
differimento. 
  2. Tuttavia, su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta
puo', in conformita'  alla  sua  legislazione  nazionale,  consegnare
temporaneamente la persona richiesta alla Parte Richiedente  al  fine
di consentire  lo  svolgimento  del  procedimento  penale  in  corso,
concordando la durata e le modalita' della  consegna  temporanea.  La
persona  consegnata  e'  detenuta  durante  la  sua  permanenza   nel
territorio della Parte Richiedente  ed  e'  riconsegnata  alla  Parte
Richiesta nel  termine  convenuto.  Tale  periodo  di  detenzione  e'
computato ai fini della pena da eseguire nella Parte Richiesta. 
  3.  La  consegna  puo'  essere  differita  anche  quando,  per   le
condizioni di salute della persona richiesta, il  trasferimento  puo'
porre in pericolo la sua vita o aggravare il suo stato. In tal  caso,
e' necessario che la Parte Richiesta presenti alla Parte  Richiedente
una relazione medica dettagliata  emessa  da  una  propria  struttura
sanitaria pubblica competente.