Articolo 16 Procedura Semplificata di Estradizione 1. Quando la persona di cui si chiede l'estradizione dichiara di acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa sulla base della sola domanda di estradizione senza che sia necessario presentare la documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato. Tuttavia la Parte Richiesta puo' richiedere le ulteriori informazioni che ritenga necessarie per accordare l'estradizione. 2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta e' valida se resa con l'assistenza di un difensore dinanzi ad un'Autorita' competente della Parte Richiesta, che ha l'obbligo di informare la persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale di estradizione, del diritto ad avvalersi della protezione conferitagli dal principio di specialita' di cui all'articolo 10 del presente Trattato e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa. 3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni della sua validita'.