(Trattato di Estradizione-art. 16)
 
                             Articolo 16 
 
               Procedura Semplificata di Estradizione 
 
  1. Quando la persona di cui si chiede  l'estradizione  dichiara  di
acconsentire ad essa, questa puo' essere concessa  sulla  base  della
sola domanda di estradizione senza che sia necessario  presentare  la
documentazione di cui all'Articolo 7 del presente Trattato.  Tuttavia
la Parte Richiesta puo'  richiedere  le  ulteriori  informazioni  che
ritenga necessarie per accordare l'estradizione. 
  2. La dichiarazione di consenso della persona richiesta  e'  valida
se resa con l'assistenza di  un  difensore  dinanzi  ad  un'Autorita'
competente della Parte Richiesta, che ha l'obbligo  di  informare  la
persona richiesta del diritto ad avvalersi di un procedimento formale
di  estradizione,  del  diritto   ad   avvalersi   della   protezione
conferitagli dal principio di specialita' di cui all'articolo 10  del
presente Trattato e dell'irrevocabilita' della dichiarazione stessa. 
  3. La dichiarazione e' riportata in un processo verbale giudiziario
in cui si da' atto che sono state osservate le condizioni  della  sua
validita'.