Articolo 17 Consegna di Oggetti 1. A domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, in conformita' alla propria legge, sequestra gli oggetti o gli strumenti del reato ed ogni altro bene che si trovi sul proprio territorio ed abbia valore di prova. Quando l'estradizione e' concessa, la Parte Richiesta consegna tali cose alla Parte Richiedente. 2. La consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, con il consenso della Parte Richiesta, e' effettuata anche quando l'estradizione diviene impossibile, sebbene gia' accordata. 3. La Parte Richiesta, al fine dello svolgimento di un altro procedimento penale, puo' differire la consegna degli oggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo fino alla conclusione di tale procedimento o trasferirli temporaneamente, purche' la Parte Richiedente li restituisca alla fine del procedimento. 4. La consegna alla Parte Richiedente degli oggetti sequestrati e' eseguita senza violazione dei diritti della Parte Richiesta o di terzi. La Parte Richiedente, su richiesta scritta della Parte Richiesta o di un terzo, restituisce prontamente e senza spese gli oggetti, nel rispetto dei diritti di tali parti su detti beni, dopo la conclusione del processo.