(Trattato di Estradizione-art. 17)
 
                             Articolo 17 
 
                         Consegna di Oggetti 
 
  1. A domanda  della  Parte  Richiedente,  la  Parte  Richiesta,  in
conformita' alla propria legge, sequestra gli oggetti o gli strumenti
del reato ed ogni altro bene che si trovi sul proprio  territorio  ed
abbia valore di prova. Quando l'estradizione e'  concessa,  la  Parte
Richiesta consegna tali cose alla Parte Richiedente. 
  2. La consegna degli oggetti di cui al  paragrafo  1  del  presente
Articolo, con il consenso della Parte Richiesta, e' effettuata  anche
quando l'estradizione diviene impossibile, sebbene gia' accordata. 
  3. La Parte Richiesta,  al  fine  dello  svolgimento  di  un  altro
procedimento penale, puo' differire la consegna degli oggetti di  cui
al paragrafo 1 del presente articolo fino alla  conclusione  di  tale
procedimento  o  trasferirli  temporaneamente,   purche'   la   Parte
Richiedente li restituisca alla fine del procedimento. 
  4. La consegna alla Parte Richiedente degli oggetti sequestrati  e'
eseguita senza violazione dei diritti  della  Parte  Richiesta  o  di
terzi.  La  Parte  Richiedente,  su  richiesta  scritta  della  Parte
Richiesta o di un terzo, restituisce prontamente e  senza  spese  gli
oggetti, nel rispetto dei diritti di tali parti su detti  beni,  dopo
la conclusione del processo.