Articolo 18 Transito 1. Quando una delle Parti, cooperando con un Paese Terzo, deve effettuare il transito di persone estradate attraverso il territorio dell'altra Parte, la prima Parte richiede all'altra Parte l'autorizzazione al transito sul territorio di questa. 2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto scalo nel territorio dell'altra Parte, tale autorizzazione non e' richiesta. 3. La Parte Richiesta, se cio' non e' incompatibile con la propria legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.