(Trattato di Estradizione-art. 18)
 
                             Articolo 18 
 
                              Transito 
 
  1. Quando una delle Parti, cooperando  con  un  Paese  Terzo,  deve
effettuare il transito di persone estradate attraverso il  territorio
dell'altra  Parte,  la   prima   Parte   richiede   all'altra   Parte
l'autorizzazione al transito sul territorio di questa. 
  2. Nel caso di trasporto aereo per il quale non sia previsto  scalo
nel  territorio  dell'altra  Parte,  tale   autorizzazione   non   e'
richiesta. 
  3. La Parte Richiesta, se cio' non e' incompatibile con la  propria
legge, acconsente alla richiesta di transito della Parte Richiedente.