Articolo 2 Reati che danno luogo all'Estradizione 1. Ai fini del presente Trattato, danno luogo ad estradizione i reati che, al momento dell'inoltro della domanda, sono punibili secondo la legge di entrambe le Parti con una pena detentiva non inferiore nel minimo ad un anno o con una pena detentiva piu' grave. 2. Se la domanda di estradizione e' formulata in relazione ad una persona condannata con sentenza definitiva dall'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente, ad una pena detentiva che, al momento della presentazione della domanda, sia pari ad almeno sei mesi. 3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati in conformita' al paragrafo 1 del presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia. 4. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi e di cambi, l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il motivo che la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di tasse e di imposte o non prevede la stessa disciplina in materia di tasse, imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente. 5. L'estradizione e' concessa anche se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio della Parte Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta autorizzi il perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal suo territorio. 6. Se la richiesta di estradizione riguarda due o piu' reati, ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste dai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo, la Parte Richiesta puo' concedere l'estradizione per tutti i detti reati.