(Trattato di Estradizione-art. 2)
 
                             Articolo 2 
 
               Reati che danno luogo all'Estradizione 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, danno  luogo  ad  estradizione  i
reati che, al  momento  dell'inoltro  della  domanda,  sono  punibili
secondo la legge di entrambe le Parti  con  una  pena  detentiva  non
inferiore nel minimo ad un anno o con una pena detentiva piu' grave. 
  2. Se la domanda di estradizione e' formulata in relazione  ad  una
persona condannata con sentenza definitiva dall'Autorita' giudiziaria
della Parte Richiedente, ad una pena detentiva che, al momento  della
presentazione della domanda, sia pari ad almeno sei mesi. 
  3. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi  della
legge di entrambi  gli  Stati  in  conformita'  al  paragrafo  1  del
presente Articolo, non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto
rientra nella stessa categoria di reato o se il reato  e'  denominato
con la stessa terminologia. 
  4. Per reati in materia di tasse ed imposte, di dazi  e  di  cambi,
l'estradizione non puo' essere rifiutata soltanto per il  motivo  che
la legge dello Stato Richiesto non impone lo stesso tipo di  tasse  e
di imposte o non prevede la stessa disciplina in  materia  di  tasse,
imposte, dazi e cambi della legge dello Stato Richiedente. 
  5. L'estradizione e' concessa  anche  se  il  reato  oggetto  della
richiesta  e'  stato  commesso  fuori  dal  territorio  della   Parte
Richiedente, sempre che la legge della Parte Richiesta  autorizzi  il
perseguimento di un reato della stessa natura commesso fuori dal  suo
territorio. 
  6. Se la richiesta di  estradizione  riguarda  due  o  piu'  reati,
ciascuno dei quali costituisce reato ai sensi della legge di entrambi
gli Stati, e purche' uno di essi soddisfi le condizioni previste  dai
paragrafi 1 e 2  del  presente  Articolo,  la  Parte  Richiesta  puo'
concedere l'estradizione per tutti i detti reati.