(Trattato di Estradizione-art. 22)
 
                             Articolo 22 
 
                            Riservatezza 
 
  Le Parti si impegnano a rispettare il carattere di  riservatezza  o
di segretezza  della  documentazione  e  delle  informazioni  fornite
all'altra Parte o ricevute dalla stessa, quando  vi  e'  una  domanda
espressa in tal senso della Parte interessata.