Articolo 24 Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno essere apportate modifiche, che diverranno parte integrante del Trattato stesso, mediante protocolli aggiuntivi che entreranno in vigore secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo.. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno successivo alla data della comunicazione. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazako e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevale il testo in lingua inglese. Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Kazakhstan Parte di provvedimento in formato grafico