(Trattato di Estradizione-art. 24)
 
                             Articolo 24 
 
              Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
 
  1. Il presente Trattato entrera' in  vigore  il  trentesimo  giorno
successivo alla data di ricezione della seconda delle  due  notifiche
con cui le Parti si saranno comunicate, tramite i canali diplomatici,
l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive  procedure   interne   di
ratifica. 
  2. Con l'accordo delle Parti, al presente Trattato potranno  essere
apportate modifiche, che diverranno  parte  integrante  del  Trattato
stesso, mediante  protocolli  aggiuntivi  che  entreranno  in  vigore
secondo la medesima procedura prescritta al paragrafo 1 del  presente
Articolo.. 
  3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte  ha
facolta' di recedere  dal  presente  Trattato  in  qualsiasi  momento
dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La
cessazione avra' effetto il centoottantesimo giorno  successivo  alla
data della comunicazione. 
  IN  FEDE  DI  CHE  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Trattato. 
  FATTO ad Astana, il giorno 22 del mese di gennaio dell'anno 2015 in
due originali ciascuno nelle lingue italiana, kazako e inglese, tutti
i testi facenti ugualmente fede. 
  In caso di divergenza  di  interpretazione,  prevale  il  testo  in
lingua inglese. 
 
    Per la Repubblica Italiana      Per la Repubblica del Kazakhstan 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico