(Trattato di Estradizione-art. 3)
 
                             Articolo 3 
 
                    Motivi di Rifiuto Obbligatori 
 
  L'estradizione non e' concessa se: 
    a) la Parte richiesta ha motivo di ritenere  che  la  domanda  di
estradizione e' presentata ai fine di sottoporre ad azione  penale  o
di punire la persona richiesta per motivi di razza, sesso, religione,
nazionalita', etnia, condizione sociale od opinioni politiche; 
    b) se il reato per il quale e' richiesta potrebbe  essere  punito
dalla Parte Richiedente con la pena di morte o con altra pena vietata
dalla legge della Parte Richiesta. In  tali  casi,  a  domanda  della
Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale
dinanzi alle proprie Autorita' competenti la  persona  richiesta,  ai
sensi della  propria  legge.  A  tale  scopo,  la  Parte  Richiedente
fornisce  alla  Parte  Richiesta  la  documentazione,  le  prove,   i
materiali ed ogni altra informazione necessaria in suo  possesso.  La
Parte  Richiesta  informera'  la  Parte  Richiedente  sull'esito  del
processo penale. 
    c) se il reato  per  il  quale  la  domanda  di  estradizione  e'
presentata e' stato commesso al di fuori del territorio  della  Parte
Richiesta, ma  e'  pregiudizievole  per  gli  interessi  della  Parte
Richiesta; 
    d) se la Parte Richiesta ha motivo di ritenere che,  nella  Parte
Richiedente, la persona richiesta  e'  stata  sottoposta  o  potrebbe
essere  sottoposta,  per  il  reato  per  il   quale   e'   domandata
l'estradizione, ad una pena o ad un qualsiasi altro atto od omissione
che non assicuri il rispetto dei diritti umani fondamentali ovvero ad
un trattamento degradante, inumano e crudele; 
    e) se, al momento del ricevimento della domanda, l'azione penale,
ai  sensi  della  legge  della  Parte  Richiesta,  non  puo'   essere
esercitata o la pena non puo' essere eseguita  per  prescrizione  dei
termini o per qualsiasi altro legittimo motivo; 
    f) se per il reato oggetto della richiesta  di  estradizione,  la
persona richiesta  e'  stata  gia'  definitivamente  giudicata  dalle
Autorita' competenti della Parte Richiesta; 
    g) se la Parte Richiesta ha concesso asilo politico alla  persona
per la quale e' stata avanzata domanda di estradizione; 
    h)  se  la   Parte   Richiesta   ritiene   che   la   concessione
dell'estradizione puo' compromettere la propria sovranita', sicurezza
nazionale; ordine pubblico, o altri interessi dello  Stato  o  essere
contraria alla propria Costituzione o ai principi fondamentali  della
propria legge; 
    i) se il reato per il quale e'  richiesta  e'  considerato  dalla
Parte Richiesta come un reato politico o come un reato connesso a  un
siffatto reato. A tal fine, non sono considerati reati politici: 
      1) l'omicidio o altro reato contro la vita, l'integrita' fisica
o la liberta' di Capi di Stato o di Governo o dei membri  della  loro
famiglia 
      2) i  reati  di  terrorismo,  ne'  qualsiasi  altro  reato  non
considerato  reato  politico  ai   sensi   di   qualsiasi   trattato,
convenzione o accordo internazionale di cui entrambi gli  Stati  sono
parti; 
    j)  se  il  reato  per  il  quale  e'  domandata   l'estradizione
costituisce soltanto un reato militare secondo la legge  dello  Stato
Richiesto.