(Trattato di Estradizione-art. 4)
 
                             Articolo 4 
 
                    Motivi di Rifiuto Facoltativi 
 
  L'estradizione  puo'  essere  rifiutata  in  una   delle   seguenti
circostanze: 
    a) se il reato  per  il  quale  l'estradizione  e'  richiesta  e'
soggetto alla giurisdizione della Parte Richiesta conformemente  alla
propria  legge  interna  e  la  persona  richiesta  e'  sottoposta  a
procedimento penale dalle Autorita' competenti della  medesima  Parte
per lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; 
    b) se la Parte Richiesta, nel tenere  conto  della  gravita'  del
reato  e  degli  interessi  della  Parte  Richiedente,  ritiene   che
l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni  di  carattere
umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute  o
di altre condizioni personali della persona richiesta.