Articolo 5 Estradizione del Cittadino 1. Ciascuna Parte ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, e a domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta sottopone a procedimento penale dinanzi alle proprie Autorita' competenti la persona richiesta, ai sensi della legge interna. A tale scopo, la Parte Richiedente fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorita' Centrali di cui all'Articolo 6 del presente Trattato, le prove, la documentazione, i materiali ed ogni altra informazione utile in suo possesso, 3. La Parte Richiesta comunica tempestivamente alla Parte Richiedente il seguito riservato alla domanda e l'esito del procedimento. 4. Sempre su domanda della Parte Richiedente, la Parte Richiesta, puo' dare esecuzione alla sentenza di condanna definitiva emessa dalle Autorita' della Parte Richiedente, nel rispetto della propria normativa. A tal fine, la Parte Richiedente deve inviare la documentazione indicata al paragrafo 2 del presente articolo. La Parte Richiedente informa la Parte Richiesta sull'esito dell'esecuzione della sentenza.