(Trattato di Estradizione-art. 5)
 
                             Articolo 5 
 
                     Estradizione del Cittadino 
 
  1. Ciascuna Parte ha il diritto  di  rifiutare  l'estradizione  dei
propri cittadini. 
  2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, e a domanda  della  Parte
Richiedente, la  Parte  Richiesta  sottopone  a  procedimento  penale
dinanzi alle proprie Autorita' competenti la  persona  richiesta,  ai
sensi della  legge  interna.  A  tale  scopo,  la  Parte  Richiedente
fornisce alla Parte Richiesta, per mezzo delle Autorita' Centrali  di
cui  all'Articolo   6   del   presente   Trattato,   le   prove,   la
documentazione, i materiali ed ogni altra informazione utile  in  suo
possesso, 
  3.  La  Parte  Richiesta  comunica   tempestivamente   alla   Parte
Richiedente  il  seguito  riservato  alla  domanda  e   l'esito   del
procedimento. 
  4. Sempre su domanda della Parte Richiedente, la  Parte  Richiesta,
puo' dare esecuzione alla  sentenza  di  condanna  definitiva  emessa
dalle Autorita' della Parte Richiedente, nel rispetto  della  propria
normativa.  A  tal  fine,  la  Parte  Richiedente  deve  inviare   la
documentazione indicata al paragrafo  2  del  presente  articolo.  La
Parte   Richiedente   informa   la   Parte    Richiesta    sull'esito
dell'esecuzione della sentenza.