(Trattato di Estradizione-art. 6)
 
                             Articolo 6 
 
                   Autorita' Centrali delle Parti 
 
  1. Ai fini del presente Trattato, le Parti trasmettono le richieste
di  estradizione  e  comunicano  tra  loro  direttamente  tramite  le
Autorita' Centrali indicate nel paragrafo 2 del presente articolo. 
  2. Per la Repubblica Italiana, l'Autorita' Centrale e' il Ministero
della Giustizia e per la Repubblica del Kazakhstan e'  l'Ufficio  del
Procuratore Generale. 
  3.  Ciascuna  Parte   comunica   all'altra,   tramite   il   canale
diplomatico, per iscritto, gli eventuali  cambiamenti  dell'Autorita'
Centrale designata.