(Trattato di Estradizione-art. 7)
 
                             Articolo 7 
 
           Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 
 
  1. La richiesta di estradizione e' formulata per  iscritto  e  deve
contenere quanto segue: 
    a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; 
    b)  il  nome  e  cognome,  la  data  di  nascita,  il  sesso,  la
nazionalita', la residenza o il domicilio della persona richiesta,  i
dati del documento di  identificazione  ed  ogni  altra  informazione
utile ad identificare tale persona o a  determinare  dove  si  trovi,
nonche', se disponibili, i  dati  segnaletici,  le  fotografie  e  le
impronte digitali della stessa; 
    c) un'esposizione dei fatti costituenti il  reato  per  il  quale
l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione  della  data  e
del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione
giuridica; 
    d) i testi delle disposizioni di legge applicabili, relativi alla
qualificazione  del  reato,  alle   condizioni   di   procedibilita',
all'indicazione  della  pena   che   puo'   essere   inflitta,   alla
prescrizione del reato e  della  pena.  Se  il  reato  oggetto  della
richiesta  e'  stato  commesso  fuori  dal  territorio  dello   Stato
Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la
giurisdizione di tale Stato; 
  2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del  presente  Articolo,
la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: 
    a) se la domanda e' relativa all'esercizio dell'azione penale, da
una  copia  autentica  del  provvedimento  privativo  della  liberta'
personale emesso dal giudice della Parte Richiedente; 
    b) se la  domanda  e'  rivolta  all'esecuzione  di  una  sentenza
definitiva emessa dall'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente,
da una copia autentica della sentenza  esecutiva,  eventualmente  con
indicazione della pena gia' eseguita prima della condanna. 
  3. La richiesta di estradizione e gli altri  documenti  a  sostegno
presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti  paragrafi
i e 2 sono sottoscritti o  sigillati  ufficialmente  dalle  Autorita'
competenti  dello  Stato  Richiedente  e  sono   accompagnati   dalla
traduzione nella lingua inglese.