Articolo 7 Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere quanto segue: a) l'indicazione dell'Autorita' richiedente; b) il nome e cognome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la residenza o il domicilio della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) i testi delle disposizioni di legge applicabili, relativi alla qualificazione del reato, alle condizioni di procedibilita', all'indicazione della pena che puo' essere inflitta, alla prescrizione del reato e della pena. Se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione di tale Stato; 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente Articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: a) se la domanda e' relativa all'esercizio dell'azione penale, da una copia autentica del provvedimento privativo della liberta' personale emesso dal giudice della Parte Richiedente; b) se la domanda e' rivolta all'esecuzione di una sentenza definitiva emessa dall'Autorita' giudiziaria della Parte Richiedente, da una copia autentica della sentenza esecutiva, eventualmente con indicazione della pena gia' eseguita prima della condanna. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi i e 2 sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorita' competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua inglese.