(Trattato di Estradizione-art. 8)
 
                             Articolo 8 
 
                     Informazioni Supplementari 
 
  1. Se le informazioni fornite dalla Parte  Richiedente  a  sostegno
della richiesta di estradizione non sono sufficienti  per  permettere
alla Parte Richiesta di prendere una decisione  in  applicazione  del
presente Trattato, quest'ultima puo' richiedere che siano fornite  le
informazioni   supplementari   entro   quarantacinque   giorni    dal
ricevimento della richiesta. 
  2. Se entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente  Articolo
non  sono  pervenute  le  informazioni  supplementari  richieste,  la
persona  puo'  essere  rimessa  in  liberta'.  Tuttavia,   la   Parte
Richiedente puo' avanzare una nuova richiesta di estradizione per  la
stessa persona e per lo stesso reato. 
  3. Se una persona e' rimessa in liberta' ai sensi del  paragrafo  2
del presente  articolo,  la  Parte  Richiesta  ne  informa  la  Parte
Richiedente entro due giorni.