(Trattato di Estradizione-art. 9)
 
                             Articolo 9 
 
              Decisione sulla richiesta di estradizione 
 
  1. La Parte Richiesta decide sulla  richiesta  di  estradizione  in
conformita' alle disposizioni del presente Trattato e ai sensi  della
propria legge ed informa prontamente la Parte Richiedente  sulla  sua
decisione. 
  2. Se la Parte Richiesta rifiuta in tutto o in parte  la  richiesta
di estradizione, i motivi del rifiuto devono essere  comunicati  alla
Parte Richiedente.