(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 16)
 
                             ARTICOLO 16 
 
                Produzione di Documenti, Atti e Cose 
 
  1. Quando la richiesta di assistenza giudiziaria ha ad  oggetto  la
trasmissione di altri documenti o atti, diversi da quelli di  cui  al
precedente  Articolo  15,  lo  Stato   Richiesto   ha   facolta'   di
trasmetterne copie conformi. Tuttavia, laddove lo  Stato  Richiedente
richieda esplicitamente la trasmissione  degli  originali,  lo  Stato
Richiesto soddisfa tale esigenza nei limiti del possibile. 
  2. Laddove cio' non  contrasti  con  la  legislazione  dello  Stato
Richiesto, i documenti e l'altro materiale da trasmettere allo  Stato
Richiedente  in  conformita'  al  presente  Articolo  devono   essere
certificati secondo le modalita' stabilite dallo Stato Richiedente al
fine di renderli ammissibili ai sensi  della  legislazione  di  detto
Stato. 
  3. Gli originali dei documenti  e  degli  atti,  nonche'  le  cose,
trasmessi allo Stato Richiedente sono restituiti non appena possibile
allo Stato Richiesto, se quest'ultimo ne fa richiesta.