(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 18)
 
                             ARTICOLO 18 
 
                  Accertamenti Bancari e Finanziari 
 
  1. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato  Richiesto  accerta
prontamente se una determinata persona fisica o giuridica  sottoposta
a procedimento penale e' titolare di uno  o  piu'  rapporti  o  conti
presso le banche ubicate nel suo territorio  e  fornisce  allo  Stato
Richiedente le relative informazioni, ivi  comprese  quelle  relative
all'identificazione dei soggetti abilitati ad operare sui conti, alla
localizzazione di  questi  ultimi  e  alle  movimentazioni  a  questi
riferibili. 
  2. La richiesta di accertamento di cui al paragrafo 1 del  presente
Articolo puo' riguardare  anche  istituti  finanziari  diversi  dalle
banche. 
  3. Lo  Stato  Richiesto   comunica   tempestivamente   allo   Stato
Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati. 
  4. L'assistenza  di  cui  al  presente  Articolo  non  puo'  essere
rifiutata per motivi di segreto bancario.