(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 8)
 
                             ARTICOLO 8 
 
                        Citazioni e Notifiche 
 
  1. Lo Stato Richiesto  provvede  a  effettuare  le  citazioni  e  a
notificare  i  documenti  trasmessi  dallo   Stato   Richiedente   in
conformita' alla sua legislazione nazionale. 
  2. Lo  Stato  Richiesto,  dopo  avere  eseguito  la  notifica,   fa
pervenire allo Stato Richiedente un attestato  di  avvenuta  notifica
recante  la  firma  o  il  timbro  dell'Autorita'  notificante,   con
l'indicazione della data, ora,  luogo  e  modalita'  della  consegna,
nonche' della persona a cui sono stati consegnati i documenti. Quando
la  notifica  non   e'   eseguita,   lo   Stato   Richiesto   informa
tempestivamente lo  Stato  Richiedente  e  comunica  i  motivi  della
mancata notifica. 
  3. Le richieste di notifica di citazioni a comparire devono  essere
formulate allo Stato Richiesto entro il termine previsto al paragrafo
2 dell'Articolo 10. 
  4. La citazione e la notifica non  devono  essere  accompagnati  da
minacce di ricorrere a mezzi forzosi in caso di mancata comparizione.