Art. 2 
 
                   Valutazione delle prove d'esame 
 
  1. La commissione  di  esame  dispone  di  quaranta  punti  per  la
valutazione delle prove scritte e di venti punti per  la  valutazione
del colloquio. 
  2. Le tre  prove  scritte  sono  valutate  in  ventesimi.  Ai  fini
dell'attribuzione dei quaranta punti complessivamente disponibili per
la valutazione delle prove scritte, i punteggi delle prove scritte di
italiano e di francese sono sommati  e  il  totale  e'  rideterminato
sulla base dell'allegata tabella A.