Art. 9 
 
                    Modificazioni all'articolo 10 
            del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 
 
  1. L'articolo 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  66  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 10 (Individuazione e assegnazione delle misure di  sostegno).
- 1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 e  5,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il dirigente  scolastico,  sulla
base del PEI di ciascun alunno, raccolte le osservazioni e  i  pareri
del GLI, sentito il GIT,  tenendo  conto  delle  risorse  didattiche,
strumentali,  strutturali  presenti  nella  scuola,   nonche'   della
presenza di altre misure  di  sostegno,  al  fine  di  realizzare  un
ambiente di apprendimento  favorevole  allo  sviluppo  dell'autonomia
delle bambine e dei bambini,  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse e degli studenti con accertata condizione di  disabilita'
in  eta'  evolutiva  ai  fini   dell'inclusione   scolastica,   invia
all'ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva  dei  posti
di sostegno. 
  2. L'ufficio scolastico regionale assegna le risorse nell'ambito di
quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno. 
  3. Il dirigente scolastico, in tempo utile  per  l'ordinario  avvio
dell'anno  scolastico,  trasmette,  sulla  base  dei  PEI,   di   cui
all'articolo 7, comma 2, la richiesta  complessiva  delle  misure  di
sostegno ulteriori rispetto a quelle didattiche agli enti preposti, i
quali, relativamente all'assegnazione di dette misure,  attribuiscono
le risorse complessive secondo le modalita' attuative e gli  standard
qualitativi  previsti  nell'accordo  di  cui  all'articolo  3,  comma
5-bis.».