Art. 14 
 
 
                       Revoca dell'iscrizione 
 
  1. La revoca dell'iscrizione  e'  disposta  dalla  Direzione  della
giustizia tributaria, quando viene meno uno  dei  requisiti  indicati
nell'articolo 3 o nelle ipotesi di accertamento della falsita'  delle
dichiarazioni circa la sussistenza dei requisiti e  delle  condizioni
prescritti per l'iscrizione. 
  2. La revoca e' disposta, altresi', nei casi  di  violazioni  molto
gravi  che  rendono   incompatibile   la   permanenza   dell'iscritto
nell'elenco. 
  3. Il provvedimento di revoca e' adottato  nei  termini  e  con  le
modalita' di cui all'articolo 11, commi 2, 3 e 7. 
  4. Gli effetti della revoca decorrono dalla data della notifica del
relativo provvedimento. 
  5. Per i soggetti iscritti nelle sezioni IV e V di cui all'articolo
2, comma 2, gli effetti della revoca decorrono, in ogni caso, con  la
cessazione del rapporto di lavoro. A tal fine,  il  responsabile  del
CAF, le associazioni delle categorie  rappresentate  nel  CNEL  e  le
imprese o le loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile, primo comma, numero 1), comunicano, entro sette  giorni  alla
Direzione della giustizia tributaria, la cessazione del  rapporto  di
lavoro del dipendente precedentemente autorizzato. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Per il testo dell'art. 2359 del codice civile,  primo
          comma, numero 1), si veda nella nota all'art.  6,  comma  2
          lett. b).