Art. 15 
 
 
                        Sospensione cautelare 
 
  1. La sospensione cautelare puo' essere  disposta  dalla  Direzione
della giustizia tributaria, al verificarsi delle seguenti ipotesi: 
    a) applicazione di  misura  cautelare  detentiva  o  interdittiva
irrogata in sede penale e non  impugnata  o  confermata  in  sede  di
riesame o di appello; 
    b) irrogazione, con la sentenza penale di primo grado, della pena
accessoria di cui all'articolo 35 del  codice  penale,  anche  se  e'
stata disposta la sospensione condizionale della pena; 
    c) applicazione della misura di sicurezza detentiva; 
    d) condanna in primo grado per i reati  previsti  dagli  articoli
372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del  codice  penale,  se  commessi
nell'ambito  dell'esercizio  dell'attivita'   di   rappresentanza   e
assistenza tecnica, nonche' dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del
medesimo codice; 
    e) condanna in primo grado per uno di reati  contro  la  pubblica
amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione  non
inferiore nel  massimo  ad  anni  due  ovvero  non  aver  beneficiato
dell'applicazione della pena, ai sensi dell'articolo 444  del  codice
di procedura penale; 
    f) condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni. 
  2.  La  sospensione  di  cui  al  comma  1   viene   adottata   con
provvedimento motivato, previo contraddittorio con l'iscritto. 
  3. La sospensione puo' avere una durata non superiore a un anno  ed
e'  esecutiva  dalla  data   della   notifica   all'interessato,   da
effettuarsi in copia integrale a mezzo  PEC  o  altro  mezzo  idoneo,
assicurando  l'adozione  di  idonee  misure  volte  a   tutelare   la
riservatezza della trasmissione del provvedimento. 
  4. La sospensione  perde  efficacia  qualora  entro  sei  mesi  dal
relativo provvedimento, la Direzione della giustizia  tributaria  non
emani il provvedimento sanzionatorio. 
  5. La sospensione puo'  essere  revocata  o  modificata  nella  sua
durata,  d'ufficio  o  su  istanza  di  parte,  qualora,  anche   per
circostanze sopravvenute, non appaia piu' adeguata ai fatti commessi. 
 
          Note all'art. 15: 
              - Il testo dell'art. 35 del citato codice penale e'  il
          seguente: 
              «Art. 35 (Sospensione dall'esercizio di una professione
          o di un'arte).  -  La  sospensione  dall'esercizio  di  una
          professione  o  di  un'arte  priva  il   condannato   della
          capacita'  di  esercitare,  durante  la  sospensione,   una
          professione, arte, industria, o un  commercio  o  mestiere,
          per i quali  e'  richiesto  uno  speciale  permesso  o  una
          speciale    abilitazione,    autorizzazione    o    licenza
          dell'autorita'. 
              La sospensione dall'esercizio di una professione  o  di
          un'arte non puo' avere una durata inferiore a tre mesi, ne'
          superiore a tre anni. 
              Essa consegue a ogni condanna per contravvenzione,  che
          sia commessa con abuso della professione, arte,  industria,
          o del commercio  o  mestiere,  ovvero  con  violazione  dei
          doveri ad essi inerenti, quando la  pena  inflitta  non  e'
          inferiore a un anno d'arresto». 
               - Per il testo degli articoli 372, 374, 377, 378,  381
          del codice penale e per i riferimenti  di  quest'ultimo  si
          veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f). 
              - Il testo degli articoli 640 e 646 del  citato  codice
          penale e' il seguente: 
              «Art. 640 (Truffa). - Chiunque, con artifizi o raggiri,
          inducendo taluno in errore, procura a se'  o  ad  altri  un
          ingiusto profitto  con  altrui  danno,  e'  punito  con  la
          reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51
          a euro 1.032. 
              La pena e' della reclusione da  uno  a  cinque  anni  e
          della multa da euro 309 a euro 1.549: 
                1. se il fatto e' commesso a danno dello Stato  o  di
          un altro ente pubblico o  col  pretesto  di  far  esonerare
          taluno dal servizio militare; 
                2. se il fatto e' commesso ingenerando nella  persona
          offesa il timore di un  pericolo  immaginario  o  l'erroneo
          convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorita'; 
                2-bis. se il fatto  e'  commesso  in  presenza  della
          circostanza di cui all'art. 61, numero 5). 
              Il delitto e' punibile a querela della persona  offesa,
          salvo che ricorra taluna  delle  circostanze  previste  dal
          capoverso precedente o la circostanza  aggravante  prevista
          dall'art. 61, primo comma, numero 7.» 
              «Art. 646 (Appropriazione indebita).  -  Chiunque,  per
          procurare a  se'  o  ad  altri  un  ingiusto  profitto,  si
          appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a
          qualsiasi titolo, il possesso, e' punito, a  querela  della
          persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336],  con  la  reclusione
          fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. 
              Se il fatto e' commesso su cose possedute a  titolo  di
          deposito necessario, la pena e' aumentata.». 
              - Il testo degli articoli 244, 648-bis  e  648-ter  del
          citato codice e' il seguente: 
              «Art. 244 (Atti ostili  verso  uno  Stato  estero,  che
          espongono lo Stato  italiano  al  pericolo  di  guerra).  -
          Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti
          o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo
          da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra,  e'
          punito con la reclusione da sei  a  diciotto  anni;  se  la
          guerra avviene, e' punito con l'ergastolo. 
              Qualora gli atti ostili siano tali da turbare  soltanto
          le relazioni con un Governo estero, ovvero  da  esporre  lo
          Stato italiano o i suoi cittadini,  ovunque  residenti,  al
          pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena e'  della
          reclusione da tre a dodici anni. Se segue la rottura  delle
          relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le
          ritorsioni,  la  pena  e'  della  reclusione  da  cinque  a
          quindici anni. » 
              «Art.  648-bis  (Riciclaggio).  -  Fuori  dei  casi  di
          concorso nel  reato,  chiunque  sostituisce  o  trasferisce
          denaro, beni o altre utilita' provenienti  da  delitto  non
          colposo,  ovvero  compie  in  relazione   ad   essi   altre
          operazioni, in modo da ostacolare  l'identificazione  della
          loro provenienza delittuosa, e' punito con la reclusione da
          quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000  a  euro
          25.000. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita se il denaro, i beni  o  le  altre
          utilita' provengono da delitto per il quale e' stabilita la
          pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque  anni.
          Si applica l'ultimo comma dell'art. 648. 
              Art. 648-ter (Impiego di denaro,  beni  o  utilita'  di
          provenienza  illecita).  -  Chiunque,  fuori  dei  casi  di
          concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e
          648-bis, impiega  in  attivita'  economiche  o  finanziarie
          denaro, beni o altre utilita' provenienti  da  delitto,  e'
          punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con  la
          multa da euro 5.000 a euro 25.000. 
              La pena  e'  aumentata  quando  il  fatto  e'  commesso
          nell'esercizio di un'attivita' professionale. 
              La pena e' diminuita nell'ipotesi  di  cui  al  secondo
          comma dell'art. 648. 
              - Si applica l'ultimo comma dell'art. 648». 
              - Per il  testo  degli  dell'art.  444  del  codice  di
          procedura penale e per i  riferimenti  di  quest'ultimo  si
          veda nella nota all'art. 3, comma 1, lett. f).