Art. 7 
 
 
                             Iscrizione 
 
  1. I soggetti di cui alle lettere d), e),  f)  e  g)  del  comma  3
dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
che,  alla  data  antecedente  l'entrata  in  vigore   del   presente
regolamento, risultano inseriti  negli  elenchi  tenuti  dall'Agenzia
delle entrate e dal  Dipartimento  delle  finanze,  sono  di  diritto
iscritti nella relativa sezione dell'elenco di  cui  all'articolo  2.
Gli stessi sono tenuti, in ogni caso, a dichiarare  il  possesso  dei
requisiti prescritti e a produrre l'attestazione di cui  all'articolo
6, comma 3. 
  2.  La  Direzione  della   giustizia   tributaria,   accertata   la
regolarita'  della  domanda,  provvede  all'iscrizione  entro  trenta
giorni dalla data di presentazione della stessa. 
  3. In caso di irregolarita' o  incompletezza  della  domanda  o  di
mancata o insufficiente allegazione dei documenti, la Direzione della
giustizia tributaria ne richiede l'integrazione. Decorsi  inutilmente
dieci giorni dalla richiesta, la Direzione della giustizia tributaria
attiva la procedura di diniego di cui al comma 3 dell'articolo 11. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il testo delle lettere d), e), f) e g) del  comma
          3 dell'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1992,  si
          veda nelle note alle premesse.