Art. 8 
 
 
              Rilascio della tessera di riconoscimento 
 
  1.  La   Direzione   della   giustizia   tributaria,   in   seguito
all'iscrizione,  rilascia   la   tessera   di   difensore   abilitato
all'assistenza  tecnica  innanzi  alle  commissioni  tributarie.   La
tessera nominativa,  munita  di  foto  contiene  l'indicazione  della
sezione dell'elenco nella quale il soggetto e' iscritto, il numero di
iscrizione e l'eventuale termine di validita'. 
  2. I soggetti sono tenuti a restituire, senza indugio,  la  tessera
alla Direzione della giustizia tributaria nel caso  di  cancellazione
dall'elenco ai sensi dell'articolo 16.