(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
   Ai fini di un'efficace attuazione del presente Accordo,  le  Parti
Contraenti istituiranno una Commissione  Mista  per  la  cooperazione
culturale, composta dai rappresentanti designati  da  ciascuna  Parte
Contraente.  Le  funzioni  della  Commissione  Mista   prevedono   la
supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione di
programmi ed accordi successivi. La  Commissione  Mista  si  riunira'
alternativamente nelle capitali dei due paesi, in date da  concordare
per le vie diplomatiche.