Articolo 19 Ai fini di un'efficace attuazione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, composta dai rappresentanti designati da ciascuna Parte Contraente. Le funzioni della Commissione Mista prevedono la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione di programmi ed accordi successivi. La Commissione Mista si riunira' alternativamente nelle capitali dei due paesi, in date da concordare per le vie diplomatiche.