(Accordo-Annesso)
 
          ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA 
                           ITALIA - COREA 
 
               Annesso sulla Proprieta' Intellettuale 
 
   Con riferimento all'Articolo 7 dell'Accordo, le  Parti  Contraenti
assicureranno  una  tutela  adeguata  ed  efficace  alla   proprieta'
intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo  e
delle relative intese per la  sua  esecuzione.  Le  Parti  Contraenti
concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno  o
modello industriale, trovato vegetale, nonche'  ogni  opera  tutelata
dal  diritto  di  autore  realizzata  nel  quadro  dell'Accordo,  nel
rispetto della normativa nazionale.  I  diritti  di  tale  proprieta'
intellettuale  verranno  ripartiti  in  conformita'   alle   seguenti
disposizioni. 
   1. Campo di applicazione 
   1.1. Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte  le
attivita' congiunte svolte ai sensi del presente Accordo,  salvo  che
le Parti Contraenti o i rappresentanti  debitamente  autorizzati  non
convengano altrimenti. 
   1.2. Ai fini del presente Accordo, alla 'proprieta' intellettuale'
si da' il significato indicato nell'Articolo 2 della 'Convenzione che
istituisce    l'Organizzazione    Mondiale    per    la    Proprieta'
intellettuale', firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Questo include
i  diritti  tutelati  dall'Accordo  relativamente  agli  aspetti   di
Proprieta' Intellettuale  connessi  al  Commercio  (TRIPS),  Allegato
dell'Accordo   dell'Organizzazione   Mondiale   per   il    Commercio
sottoscritto a Marrakesh il 15 aprile 1994. 
   1.3. Il presente Annesso definisce la  ripartizione  dei  diritti,
introiti  e  proventi  tra  le  Parti  Contraenti.   Ciascuna   Parte
Contraente garantisce che l'altra Parte possa acquisire diritti  alla
proprieta' intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso
ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante  contratti  o
altri strumenti giuridico-legali,  qualora  necessario.  Il  presente
Annesso in nessun modo influenza o  pregiudica  la  ripartizione  dei
diritti tra una  Parte  Contraente  e  i  propri  partecipanti.  Tali
diritti  rimangono  regolati  dalle  leggi  e  dalla   prassi   delle
rispettive Parti Contraenti. 
   1.4. Ogni disputa in relazione alla proprieta'  intellettuale  che
sorga sotto questo Accordo sara' risolta per  via  negoziale  tra  le
Istituzioni partecipanti interessate o, qualora  necessario,  tra  le
Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati. 
   1.5.  La  denuncia  della  validita'  del  presente  Accordo   non
pregiudichera' i  diritti  e  gli  obblighi  derivanti  dal  presente
Annesso. 
   2. Ripartizione dei diritti 
   2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva a  tradurre
e pubblicare  in  riviste  articoli  tecnico-scientifici,  relazioni,
rapporti  e  libri  che   costituiscano   risultato   diretto   della
cooperazione nell'ambito del presente  Accordo.  Su  tutte  le  copie
pubblicamente diffuse  delle  opere  tutelate  dal  diritto  d'autore
eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi
degli autori, eccetto il caso in cui l'autore  non  abbia  rinunciato
espressamente a che venga citato il proprio nome. 
   2.2. I diritti  a  tutte  le  forme  di  proprieta'  intellettuale
diversi da quelli indicati a precedente paragrafo  2.1  del  presente
Annesso verranno ripartiti nel seguente modo: 
   2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in  uno  dei  due
Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in  settori
di  loro  interesse  saranno   assicurati   diritti   di   proprieta'
intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese  ospitante
purche' vengano tutelati i diritti previsti dalla normativa del Paese
d'appartenenza. 
   Inoltre  a  ciascun  ricercatore  definito  inventore   o   autore
spettera' il trattamento nazionale per quanto premi, benefici o altri
vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente  nel
Paese ospitante. 
   2.2.2. Entrambe le Parti Contraenti saranno titolari  dei  diritti
di proprieta' intellettuale creati in seguito a ricerche congiunte  a
meno che  diversamente  concordato  dalle  Parti  Contraenti.  Se  la
ricerca non preventivamente  definita  come  "ricerca  congiunta",  i
diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalla  ricerca  saranno
determinati sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo  2.2.1.
del presente Annesso. Ciascuna Parte Contraente mantiene, nel proprio
territorio,  tutti  i  diritti  di  sfruttamento   della   proprieta'
intellettuale creata a seguito  della  ricerche  congiunte.  Tutti  i
diritti, al di fuori dei territori delle  Parti  Contraenti,  saranno
determinati  tenendo  conto  dei  relativi  contributi  delle   Parti
Contraenti e dei loro  partecipanti  alla  ricerca  congiunta,  e  il
relativo  grado  di  impegno  nel  brevettare  i  risultati  di  ogni
invenzione  che  ne  risulti,  e  di  ogni  altro  fattore   ritenuto
appropriato. 
   2.2.3. Malgrado il paragrafo 2.2.2, di questo Annesso, nel caso in
cui un progetto congiunto di ricerca abbia portato alla  creazione  o
alla fornitura di un tipo di proprieta'  intellettuale  non  protetta
dalle leggi di nessuna delle Parti Contraenti,  le  Parti  Contraenti
istituiranno  una  commissione  di  ricercatori   e   di   funzionari
governativi di entrambe le  parti  per  discutere  e  determinare  la
corretta allocazione dei diritti di proprieta' intellettuale.  Se  la
Parte Contraente la cui legislazione non protegge quel 
   tipo di proprieta'  intellettuale  rinuncia  alla  sua  quota  per
iscritto, rinunciando a tenere la sopra  menzionata  discussione,  la
Parte Contraente la cui  legislazione  invece  tutela  quel  tipo  di
proprieta' intellettuale e' titolare di tutti i diritti di cui sopra. 
   3. Trattamento delle informazioni 
   3.1. Ogniqualvolta le informazioni  definite  in  precedenza  come
"informazione riservata di lavoro" e' fornita o creata nel quadro  di
questo Accordo, ogni parte contraente e ciascuno dei partecipanti  la
proteggera'  in  accordo  con  le  rispettive  vigenti  legislazioni,
regolamenti e pratiche  amministrative.  L'informazione  puo'  essere
identificata come "informazione riservata di lavoro" quando: 
   a) e' segreta, nel senso che nel suo  insieme  o  nella  specifica
configurazione  dei  suoi  componenti  non  e'  generalmente  noto  o
facilmente accessibile a persone  competenti  nella  materia  in  cui
questo tipo di informazione e' generalmente usato; oppure 
   b) la persona che ne ha possesso legale ha preso misure adeguate e
ragionevoli per mantenerla segreta; e 
   c) ha valore commerciale  per  il  fatto  di  essere  informazione
segreta. 
   3.2.  L'informazione  scientifica  e  tecnologica  di  natura  non
proprietaria, che non sia  informazione  resa  pubblica  per  ragioni
commerciali ed industriali, e derivata da attivita' di  cooperazione,
sara'  resa  disponibile,  a  meno  che  diversamente  deciso,   alla
comunita' scientifica mondiale attraverso i  canali  abituali  ed  in
accordo con le normali procedure delle agenzie partecipanti.