ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA - COREA Annesso sulla Proprieta' Intellettuale Con riferimento all'Articolo 7 dell'Accordo, le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprieta' intellettuale creata o trasferita nell'ambito del presente Accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, disegno o modello industriale, trovato vegetale, nonche' ogni opera tutelata dal diritto di autore realizzata nel quadro dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti di tale proprieta' intellettuale verranno ripartiti in conformita' alle seguenti disposizioni. 1. Campo di applicazione 1.1. Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attivita' congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i rappresentanti debitamente autorizzati non convengano altrimenti. 1.2. Ai fini del presente Accordo, alla 'proprieta' intellettuale' si da' il significato indicato nell'Articolo 2 della 'Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale per la Proprieta' intellettuale', firmata a Stoccolma il 14 luglio 1967. Questo include i diritti tutelati dall'Accordo relativamente agli aspetti di Proprieta' Intellettuale connessi al Commercio (TRIPS), Allegato dell'Accordo dell'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakesh il 15 aprile 1994. 1.3. Il presente Annesso definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le Parti Contraenti. Ciascuna Parte Contraente garantisce che l'altra Parte possa acquisire diritti alla proprieta' intellettuale, ripartiti conformemente al presente Annesso ottenendo tali diritti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo influenza o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte Contraente e i propri partecipanti. Tali diritti rimangono regolati dalle leggi e dalla prassi delle rispettive Parti Contraenti. 1.4. Ogni disputa in relazione alla proprieta' intellettuale che sorga sotto questo Accordo sara' risolta per via negoziale tra le Istituzioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da essi designati. 1.5. La denuncia della validita' del presente Accordo non pregiudichera' i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Annesso. 2. Ripartizione dei diritti 2.1. Ciascuna Parte ha diritto a licenza non esclusiva a tradurre e pubblicare in riviste articoli tecnico-scientifici, relazioni, rapporti e libri che costituiscano risultato diretto della cooperazione nell'ambito del presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore non abbia rinunciato espressamente a che venga citato il proprio nome. 2.2. I diritti a tutte le forme di proprieta' intellettuale diversi da quelli indicati a precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo: 2.2.1. Ai ricercatori e scienziati che si recano in uno dei due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse saranno assicurati diritti di proprieta' intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante purche' vengano tutelati i diritti previsti dalla normativa del Paese d'appartenenza. Inoltre a ciascun ricercatore definito inventore o autore spettera' il trattamento nazionale per quanto premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi, sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. 2.2.2. Entrambe le Parti Contraenti saranno titolari dei diritti di proprieta' intellettuale creati in seguito a ricerche congiunte a meno che diversamente concordato dalle Parti Contraenti. Se la ricerca non preventivamente definita come "ricerca congiunta", i diritti di proprieta' intellettuale derivanti dalla ricerca saranno determinati sulla base delle disposizioni di cui al paragrafo 2.2.1. del presente Annesso. Ciascuna Parte Contraente mantiene, nel proprio territorio, tutti i diritti di sfruttamento della proprieta' intellettuale creata a seguito della ricerche congiunte. Tutti i diritti, al di fuori dei territori delle Parti Contraenti, saranno determinati tenendo conto dei relativi contributi delle Parti Contraenti e dei loro partecipanti alla ricerca congiunta, e il relativo grado di impegno nel brevettare i risultati di ogni invenzione che ne risulti, e di ogni altro fattore ritenuto appropriato. 2.2.3. Malgrado il paragrafo 2.2.2, di questo Annesso, nel caso in cui un progetto congiunto di ricerca abbia portato alla creazione o alla fornitura di un tipo di proprieta' intellettuale non protetta dalle leggi di nessuna delle Parti Contraenti, le Parti Contraenti istituiranno una commissione di ricercatori e di funzionari governativi di entrambe le parti per discutere e determinare la corretta allocazione dei diritti di proprieta' intellettuale. Se la Parte Contraente la cui legislazione non protegge quel tipo di proprieta' intellettuale rinuncia alla sua quota per iscritto, rinunciando a tenere la sopra menzionata discussione, la Parte Contraente la cui legislazione invece tutela quel tipo di proprieta' intellettuale e' titolare di tutti i diritti di cui sopra. 3. Trattamento delle informazioni 3.1. Ogniqualvolta le informazioni definite in precedenza come "informazione riservata di lavoro" e' fornita o creata nel quadro di questo Accordo, ogni parte contraente e ciascuno dei partecipanti la proteggera' in accordo con le rispettive vigenti legislazioni, regolamenti e pratiche amministrative. L'informazione puo' essere identificata come "informazione riservata di lavoro" quando: a) e' segreta, nel senso che nel suo insieme o nella specifica configurazione dei suoi componenti non e' generalmente noto o facilmente accessibile a persone competenti nella materia in cui questo tipo di informazione e' generalmente usato; oppure b) la persona che ne ha possesso legale ha preso misure adeguate e ragionevoli per mantenerla segreta; e c) ha valore commerciale per il fatto di essere informazione segreta. 3.2. L'informazione scientifica e tecnologica di natura non proprietaria, che non sia informazione resa pubblica per ragioni commerciali ed industriali, e derivata da attivita' di cooperazione, sara' resa disponibile, a meno che diversamente deciso, alla comunita' scientifica mondiale attraverso i canali abituali ed in accordo con le normali procedure delle agenzie partecipanti.