Art. 19 
 
 
Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)
  2017/2110, relativa a un sistema di ispezioni  per  l'esercizio  in
  condizioni di sicurezza di navi ro-ro da  passeggeri  e  di  unita'
  veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che  modifica  la
  direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio 
 
  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva
(UE) 2017/2110  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  15
novembre 2017, il Governo e' tenuto a seguire, oltre  ai  principi  e
criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma  1,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) abrogare il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28,
recante attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a  un  sistema
di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza  di
traghetti roll-on/roll-off e di unita' veloci da passeggeri adibiti a
servizi di linea, nonche' disciplina delle procedure di indagine  sui
sinistri marittimi; 
    b) adeguare le disposizioni  del  decreto  legislativo  24  marzo
2011, n. 53, recante attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le
norme internazionali per la  sicurezza  delle  navi,  la  prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per  le
navi che approdano nei porti comunitari e che  navigano  nelle  acque
sotto la giurisdizione degli Stati membri, con  abrogazione  espressa
delle disposizioni superate; 
    c) prevedere misure sanzionatorie penali efficaci,  proporzionate
e dissuasive in caso di inosservanza di norme sulla  sicurezza  della
navigazione di navi  ro-ro  da  passeggeri  e  di  unita'  veloci  da
passeggeri adibite a servizi di linea; 
    d) prevedere sanzioni amministrative  efficaci,  proporzionate  e
dissuasive, consistenti nel pagamento di una  somma  da  500  euro  a
15.000 euro, in caso di violazioni diverse  da  quelle  di  cui  alla
lettera c) in materia di navi ro-ro da passeggeri e di unita'  veloci
da passeggeri adibite a servizi di linea; 
    e) individuare nel capo del compartimento  marittimo  l'autorita'
competente a ricevere il rapporto previsto  dall'articolo  17,  primo
comma, della legge  24  novembre  1981,  n.  689,  per  gli  illeciti
amministrativi in materia di condizioni di sicurezza di navi ro-ro da
passeggeri e di unita' veloci da  passeggeri  adibite  a  servizi  di
linea. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  i  Ministri  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale,  della  giustizia,
dell'economia e delle  finanze,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare  e  delle  politiche  agricole   alimentari,
forestali e del turismo. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
 
          Note all'art. 19: 
 
              - La direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio  relativa  a  un  sistema  di  ispezioni  per
          l'esercizio in condizioni di sicurezza  di  navi  ro-ro  da
          passeggeri e di  unita'  veloci  da  passeggeri  adibite  a
          servizi di linea e che modifica la direttiva  2009/16/CE  e
          abroga  la  direttiva  1999/35/CE  del   Consiglio   (Testo
          rilevante ai fini del SEE) e' pubblicata nella G.U.U.E.  30
          novembre 2017, n. L 315. 
              -  Il  decreto  legislativo  2  febbraio  2001,  n.  28
          (Attuazione  della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a   un
          sistema  di  visite   obbligatorie   per   l'esercizio   in
          condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e  di
          unita' veloci da passeggeri adibiti  a  servizi  di  linea,
          nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
          marittimi) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  marzo
          2001, n. 50. 
              -  Il  decreto  legislativo  24  marzo  2011,   n.   53
          (Attuazione della direttiva  2009/16/CE  recante  le  norme
          internazionali per la sicurezza delle navi, la  prevenzione
          dell'inquinamento e le condizioni di vita  e  di  lavoro  a
          bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e  che
          navigano nelle acque sotto  la  giurisdizione  degli  Stati
          membri) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  27  aprile
          2011, n. 96. 
              - Per il testo dell'articolo 17 della legge 24 novembre
          1981, n. 689, si veda nelle note all'articolo 17.