Art. 21 
 
 
Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle
  disposizioni del regolamento (UE) 2017/821, che stabilisce obblighi
  in   materia   di   dovere   di   diligenza   nella    catena    di
  approvvigionamento  per  gli  importatori  dell'Unione  di  stagno,
  tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e  di  oro,  originari  di
  zone di conflitto o ad alto rischio 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui
all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il
parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti
legislativi  per   l'adeguamento   della   normativa   nazionale   al
regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2017. 
  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su
proposta del Ministro per gli affari europei  e  del  Ministro  dello
sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e
delle finanze. 
  3. Nell'esercizio della delega di cui al  comma  1  il  Governo  e'
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di
cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  anche  i
seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
    a) designazione del  Ministero  dello  sviluppo  economico  quale
autorita'  nazionale   competente,   responsabile   dell'applicazione
effettiva e uniforme del regolamento (UE)  2017/821,  dell'esecuzione
di adeguati controlli  ex  post  allo  scopo  di  garantire  che  gli
importatori dell'Unione europea di minerali o  di  metalli  adempiano
agli obblighi conformemente a quanto previsto dal citato regolamento,
nonche' di favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni  con
la Commissione europea, con le autorita' doganali e con le  autorita'
competenti degli altri Stati membri, ai sensi degli articoli da 10  a
13 del medesimo regolamento; 
    b) definizione delle modalita' dei controlli ex post di cui  alla
lettera a) del  presente  comma,  in  conformita'  alle  disposizioni
dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/821; 
    c) istituzione, presso l'autorita'  nazionale  competente,  senza
nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,  di  un
Comitato  per  il  coordinamento  delle  attivita',  allo  scopo   di
assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del  regolamento  (UE)
2017/821, composto da rappresentanti  delle  diverse  amministrazioni
coinvolte, prevedendo che il medesimo Comitato coordini le  attivita'
anche ai fini della relazione da presentare alla Commissione  europea
entro il 30 giugno di ogni anno, contenente  le  notifiche  circa  le
misure correttive e le relazioni riguardanti gli  obblighi  di  audit
svolti  da  soggetti  terzi   indipendenti,   in   conformita'   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/821; 
    d) previsione di sanzioni efficaci,  dissuasive  e  proporzionate
alla gravita' della violazione  delle  disposizioni  del  regolamento
(UE) n. 2017/821, conformemente alle disposizioni  dell'articolo  32,
comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234; 
    e) destinazione di una quota parte dei proventi  derivanti  dalle
sanzioni  pecuniarie  di  nuova  istituzione  previste  dai   decreti
legislativi  di  cui  al  comma  1  all'attuazione  delle  misure  di
controllo di cui alla lettera b) del  presente  comma,  almeno  nella
misura del 50 per cento dell'importo complessivo. 
 
          Note all'art. 21: 
 
              - Per il testo degli articoli 31 e 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, si veda nelle note all'articolo 1. 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2017/821  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio che stabilisce obblighi in  materia
          di dovere di diligenza nella catena  di  approvvigionamento
          per gli  importatori  dell'Unione  di  stagno,  tantalio  e
          tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari  di  zone
          di conflitto o ad alto rischio e' pubblicato nella G.U.U.E.
          19 maggio 2017, n. L 130.