Art. 5 
 
 
Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d'infrazione  in
                         materia ambientale 
 
  1. Il Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo  41,  comma
2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  per  la  realizzazione
degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte  di
giustizia dell'Unione europea del  2  dicembre  2014,  relativa  alla
procedura di infrazione europea n. 2003/2077, puo'  avvalersi,  sulla
base di apposite convenzioni,  nei  limiti  della  normativa  europea
vigente, di societa' in house delle  amministrazioni  centrali  dello
Stato, del sistema nazionale a rete per la  protezione  dell'ambiente
di cui alla legge 28  giugno  2016,  n.  132,  delle  amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato e degli enti  pubblici  dotate  di
specifica competenza tecnica, nell'ambito delle  aree  di  intervento
utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Al personale di cui il Commissario si avvale, ivi inclusi i
membri della Struttura di supporto di cui al  comma  3,  puo'  essere
riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di  lavoro
straordinario nei limiti delle risorse finanziarie  disponibili,  per
un massimo di 70 ore mensili  pro  capite.  Gli  oneri  di  cui  alle
predette convenzioni sono posti a carico dei quadri  economici  degli
interventi da realizzare. 
  2. Il  Commissario  unico,  scelto  nei  ruoli  dirigenziali  della
pubblica amministrazione, resta in  carica  per  un  triennio  ed  e'
collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo  secondo
i rispettivi ordinamenti.  All'atto  del  collocamento  fuori  ruolo,
aspettativa o comando e' reso indisponibile, per tutta la durata  del
collocamento fuori ruolo, aspettativa o comando, un numero  di  posti
nella  dotazione  organica   dell'amministrazione   di   provenienza,
equivalente dal punto di vista finanziario. Al  predetto  Commissario
e' corrisposto in aggiunta al trattamento economico fondamentale  che
rimane a carico dell'amministrazione  di  appartenenza,  un  compenso
accessorio in ragione dei  risultati  conseguiti,  determinato  nella
misura e con le modalita' di cui al  comma  3  dell'articolo  15  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse  assegnate
per la realizzazione degli interventi. 
  3. Il Commissario unico si avvale  altresi'  di  una  struttura  di
supporto composta da non  piu'  di  dodici  unita'  di  personale  in
posizione di comando, fuori  ruolo  o  aspettativa  o  altro  analogo
istituto  previsto  dai  rispettivi  ordinamenti  appartenenti   alle
amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e  3,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nominati con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza nel settore delle
bonifiche e in materia  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  in
ragione dell'esperienza maturata e dei compiti di  tutela  ambientale
attribuiti dall'ordinamento. All'atto del collocamento fuori ruolo e'
reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo,
un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione  di
provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. La  struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario straordinario. 
  4. Sulla base di una specifica convenzione, il  Commissario  unico,
unitamente alla struttura di supporto di cui al comma 3, opera presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
con sede presso il medesimo Ministero, senza nuovi o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. Le risorse finanziarie necessarie per le  esigenze  operative  e
per il funzionamento della  struttura,  ivi  compresi  gli  eventuali
oneri per le convenzioni di cui al comma 1, sono poste  a  valere  su
una quota, non superiore allo 0,5% annuo, delle risorse assegnate per
la realizzazione degli interventi. 
  6. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi  di  collettamento,  fognatura  e   depurazione   di   cui
all'articolo  2  del  decreto-legge  29  dicembre   2016,   n.   243,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio  2017,  n.  18,
nonche' degli ulteriori interventi previsti  all'articolo  4-septies,
comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019,  n.  32,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro  sessanta
giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e'
nominato con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e il  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione  territoriale,  un
Commissario unico che subentra  in  tutte  le  situazioni  giuridiche
attive e passive del precedente  Commissario.  Il  Commissario  unico
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5  giugno
2017, cessa dal proprio incarico alla data di nomina del  Commissario
di cui al primo periodo. 
  7. All'articolo 2 del  decreto-legge  29  dicembre  2016,  n.  243,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.  18,
dopo il comma 8 e' inserito il seguente: "8-bis. Il Commissario unico
puo' avvalersi fino a un massimo di due sub commissari  in  relazione
alla portata e al numero degli interventi sostitutivi,  nominati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentiti  il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  il
Ministro per il sud e  la  coesione  territoriale,  per  i  quali  si
applica la disciplina di cui ai commi 1 e 3, con oneri a  carico  del
quadro economico degli interventi. Con il  medesimo  procedimento  di
cui al primo periodo si provvede all'eventuale sostituzione o  revoca
dei sub commissari.".