Art. 20 
 
Modifiche all'articolo 52 del  codice  della  giustizia  contabile  -
  Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione 
 
  1. All'articolo  52  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, secondo  periodo,  dopo  le  parole  «sono  tenute
riservate» sono aggiunte le seguenti: «; sono comunque  riservate  le
generalita'  dei  soggetti  pubblici  o  privati  che  segnalano   al
procuratore regionale  eventi  di  danno,  anche  se  non  sottoposti
all'obbligo di cui al presente comma»; 
    b) al comma 2, la parola  «nonche'»  e'  soppressa  e  le  parole
«secondo le singole leggi di settore» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo la  normativa  di  settore,  nonche'  gli  incaricati  della
liquidazione di societa' a partecipazione pubblica,». 
 
          Note all'art. 20: 
 
              - Si riporta l'articolo 52 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 52 (Obbligo di denuncia di  danno  e  onere  di
          segnalazione). - 1. Ferme restando  le  disposizioni  delle
          singole leggi di settore in materia di  denuncia  di  danno
          erariale, i responsabili delle  strutture  burocratiche  di
          vertice delle amministrazioni, comunque denominate,  ovvero
          i dirigenti o responsabili  di  servizi,  in  relazione  al
          settore cui sono preposti, che  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito  di
          segnalazione di soggetti dipendenti, di fatti  che  possono
          dare luogo a responsabilita' erariali,  devono  presentarne
          tempestiva denuncia alla  procura  della  Corte  dei  conti
          territorialmente competente. Le  generalita'  del  pubblico
          dipendente denunziante sono tenute riservate; sono comunque
          riservate le generalita' dei soggetti  pubblici  o  privati
          che segnalano al procuratore  regionale  eventi  di  danno,
          anche se non sottoposti  all'obbligo  di  cui  al  presente
          comma. 
                2. Gli organi  di  controllo  e  di  revisione  delle
          pubbliche  amministrazioni,  i  dipendenti  incaricati   di
          funzioni  ispettive,  ciascuno  secondo  la  normativa   di
          settore,  nonche'  gli  incaricati  della  liquidazione  di
          societa' a partecipazione  pubblica,  sono  tenuti  a  fare
          immediata denuncia di  danno  direttamente  al  procuratore
          regionale competente,  informandone  i  responsabili  delle
          strutture di vertice delle amministrazioni interessate. 
                (Omissis).».