Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 9  del  codice  della  giustizia  contabile  -
                       Sezioni giurisdizionali 
 
  1.  All'articolo  9  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole  «impedimento  del
presidente»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «titolare  e  di   quello
aggiunto» e le parole «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di
ruolo»; 
    b) al comma 2, terzo periodo, le parole «In materia  di  ricorsi»
sono sostituite dalle seguenti: «Nei giudizi»  e  le  parole:  «,  in
funzione di giudice unico» sono soppresse; 
    c) al comma 3, dopo le parole «restano disciplinate dallo statuto
speciale» sono inserite le seguenti: «per il Trentino-Alto Adige». 
 
          Note all'art. 3: 
 
              - Si riporta l'articolo 9 del  codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art.  9  (Sezioni  giurisdizionali   regionali).   -
          (omissis) 
                2. Le sezioni giurisdizionali regionali e le  sezioni
          giurisdizionali  di  Trento  e  di  Bolzano  decidono   con
          l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente.  In
          caso di assenza o impedimento del presidente titolare e  di
          quello aggiunto, il collegio e' presieduto  dal  magistrato
          con maggiore anzianita' di ruolo. Nei giudizi pensionistici
          e negli altri casi espressamente  previsti,  la  Corte  dei
          conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica,
          attraverso   un   magistrato   assegnato    alla    sezione
          giurisdizionale regionale competente per territorio. 
                3. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di  Bolzano
          restano  disciplinate  dallo  statuto   speciale   per   il
          Trentino-Alto Adige e dalle relative  norme  di  attuazione
          nel rispetto della normativa vigente in materia  di  tutela
          delle minoranze linguistiche.».